IL Consiglio CEE ha approvato progetti di modifica del TR CU 004/2011 "LVD"
Il 26 aprile 2022, il Consiglio CEE ha adottato progetti di modifica al TR CU 004/2011 "Sulla sicurezza delle apparecchiature a bassa tensione". Le modifiche elencate di seguito sono state presentate all'attuale regolamento EAC.
- Sono state introdotte nuove definizioni
- "Apparecchiature a bassa tensione"
La formulazione del termine "apparecchiature a bassa tensione" è stata modificata in "le apparecchiature elettriche che hanno una tensione nominale a tutti gli ingressi e le uscite (ad eccezione della tensione dell'impulso di scarica della scintilla) non supera i 1000 V CA e i 1500 V CC".
- "Apparecchiature a bassa tensione utilizzate in precedenza"
Il documento ha introdotto un nuovo termine, "apparecchiature a bassa tensione precedentemente utilizzate". Si riferisce alle apparecchiature a bassa tensione con uno o più segni di funzionamento (contaminazione, polverosità esterna e interna, tracce di esposizione a temperature estreme, liquidi o luce solare, corrosione, patina, graffi, graffi, ammaccature e altri danni, impostazioni e programmi di prevendita violati o modificati sottoposti a riparazione o sostituzione di assiemi, parti, componenti, assenza di guarnizioni, tappi, tappi, rivestimenti protettivi, conchiglie, custodie e altri elementi rimossi durante il funzionamento), che è stato utilizzato per lo scopo previsto dal consumatore (utente), come documentato.
- "Un lotto di apparecchiature a bassa tensione"
Un lotto di apparecchiature a bassa tensione è un insieme di unità di apparecchiature a bassa tensione, con lo stesso nome e (o) designazione, prodotte entro un determinato intervallo di tempo nelle stesse condizioni di produzione e accompagnate da un documento di spedizione.
- "Attrezzature domestiche"
"Il materiale elettrico domestico è un materiale elettrico destinato all'uso da parte del consumatore (utente) per scopi estranei alla produzione, al commercio e ad altre attività commerciali, i cui documenti operativi non contengono un divieto di utilizzo nella vita di tutti i giorni."
- L'elenco dei prodotti non soggetti a TR CU 004/2011 è stato ampliato.
Il progetto propone di specificare e ampliare l'elenco dei prodotti esentati dal TR CU 004/2011"LVD", vale a dire:
- Apparecchiature soggette alle seguenti normative
- TR CU 010/2011 "Sulla sicurezza di macchine e attrezzature"
- TR CU 011/2011 "Sulla sicurezza dell'ascensore"
- TR CU 012/2011 "Sulla sicurezza delle attrezzature per il lavoro in ambienti esplosivi"
Ad eccezione di cavi, fili, cavi.
- Attrezzature prodotte da persone giuridiche, persone fisiche e singoli imprenditori che NON sono destinate alla produzione, al trasferimento gratuito e al noleggio.
- Componenti di apparecchiature a bassa tensione, se non possono essere accessibili dal consumatore se non incorporati nell'apparecchiatura (fornita dal produttore ai sensi del contratto).
- Componenti di apparecchiature (connettori, fili di avvolgimento, circuiti stampati, microinterruttori, relè, circuiti integrati, dispositivi a semiconduttore discreti, condensatori, induttori, resistori, filtri) la cui sicurezza può essere determinata solo come parte dell'apparecchiatura.
- L'elenco delle apparecchiature soggette alla certificazione EAC obbligatoria è stato ampliato
Le modifiche proposte integravano l'appendice n. 1 che stabilisce un elenco di apparecchiature soggette a certificazione obbligatoria sotto forma di certificato EAC.
Articoli aggiunti:
- Dispositivi di controllo automatico per apparecchiature elettriche domestiche;
- Telecomandi e pannelli di controllo, controller;
- Personal computer, compresi i blocchi di sistema;
- Registratori di cassa, compresi quelli che lavorano in combinazione con un computer.
- Scanner, stampanti e fotocopiatrici (comprese le MFP);
- Monitor;
- Gruppi di continuità;
- Sistemi acustici attivi;
- Proiettori multimediali.
- Sono state apportate nuove modifiche a voci già esistenti
- Punto 4. "Utensile elettrificato (macchine elettriche manuali e portatili)" sostituito dal punto 4. "Strumento di riscaldamento elettrico".
- Punto 7 (interruttori automatici, dispositivi di protezione) è completata dalla dicitura "fusibili, quadri elettrici, interruttori, contattori, avviatori".
- Alcuni articoli sono stati esclusi dal regolamento
- Punto 8. "Dispositivi per la distribuzione di energia elettrica"
- Punto 9. "Dispositivi elettrici per il controllo di impianti elettrici"
Le modifiche proposte entreranno in vigore dopo la loro approvazione da parte del Consiglio CEE.
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