Modifiche al regolamento tecnico 019/2011 "Sulla sicurezza delle attrezzature di protezione personale" sono effettive il 27 novembre
27 novembre 2019, modifiche al regolamento tecnico dell'Unione doganale "Sulla sicurezza delle attrezzature di protezione personale" (TR CU 019/2011), adottata dalla decisione del Consiglio CEE datata 28 maggio 2019 n. 55.
Gli emendamenti riguardano la specificazione della portata delle normative tecniche e dei requisiti individuali per le attrezzature di protezione personale.
Caschi protettivi per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori, che erano coperti dal regolamento tecnico "Sulla sicurezza dei veicoli a ruote" (TR CU 018/2011), e alcune categorie di dispositivi di protezione personale progettati o modificati per proteggere contro agenti batteriologici (biologici) e materiali radioattivi che possono essere utilizzati per scopi militari, da sostanze chimiche tossiche utilizzate in armi chimiche, e le sostanze chimiche utilizzate contro le rivolte sono ora esenti.
L'elenco dei prodotti soggetti a questo regolamento tecnico è stato integrato da dispositivi di protezione personale per mani e piedi con protezione dall'acqua e soluzioni di sostanze non tossiche.
Sono stati specificati requisiti separati per le tute con isolamento dall'acqua e soluzioni di sostanze non tossiche, PPE dall'impatto meccanico, nonché il filtraggio PPE del sistema respiratorio. Inoltre, il regolamento tecnico è stato integrato dai requisiti per un auto-salvatore di filtri progettato per proteggere una persona dai prodotti tossici di combustione durante il salvataggio e l'evacuazione in caso di incendio, nonché PPE di mani e piedi con protezione dall'acqua e soluzioni di sostanze non tossiche. Per il PPE degli organi acustici, il modulo di conferma del rispetto della dichiarazione per la certificazione è stato modificato.
Con la decisione del Consiglio CEE del 6 agosto 2019 n. 134 è stata istituita la procedura per l'introduzione di modifiche, che prevede che i documenti sulla valutazione della conformità del PPE ai requisiti obbligatori stabiliti nel regolamento tecnico emessi o adottati prima del giorno in cui le modifiche hanno effetto (27 novembre 2019) sono valide fino alla data di scadenza.
Il rilascio di prodotti in presenza di tali documenti di valutazione della conformità è consentito prima della data di scadenza. La circolazione di tali prodotti è possibile durante la sua durata di servizio o data di scadenza.
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