Modifiche all'EAC TR CU 009/2011 "Sulla sicurezza della profumeria e dei prodotti cosmetici"
Sono stati chiariti i requisiti per la composizione di profumi e cosmetici per i paesi eAC. Pertanto, sono stati aggiornati gli elenchi delle sostanze vietate o consentite per l'uso, nonché gli elenchi di coloranti consentiti, conservanti e filtri UV, tenendo conto delle restrizioni stabilite. I requisiti sono in linea con il regolamento UE sui cosmetici (CE) n. 1223/2009.
Sono stati identificati anche gruppi separati di prodotti cosmetici per i quali non sono determinati indicatori microbiologici. Si tratta di vernici per unghie, tinture per capelli ossidative, prodotti per la depilazione e altri prodotti.
Vengono introdotti criteri generali per la validità delle dichiarazioni relative alle proprietà dei consumatori di profumi e cosmetici. Ora, per esempio, non sono ammesse dichiarazioni che dichiarano l'assenza di sostanze vietate per l'uso nei cosmetici. Le dichiarazioni sulle proprietà di un ingrediente non dovrebbero estendersi irragionevolmente alle proprietà del prodotto. Inoltre, non dovrebbero includere informazioni sull'approvazione da parte delle autorità esecutive, ecc.
Sono state chiarite una serie di norme sulla valutazione della conformità, tra cui i nuovi sistemi di tipo adottati dal Consiglio della Commissione economica euroasiatica nell'aprile 2018.
Vale a dire, è stato determinato l'elenco dei documenti che il richiedente deve presentare per la registrazione della dichiarazione e il periodo di conservazione per tali documenti in un organismo accreditato o autorizzato. Ci sono casi in cui è consentito accettare una dichiarazione di conformità senza ulteriori test, ad esempio, quando si modificano i dati di contatto del richiedente o il codice HS (numero tariffario doganale).
Nel luglio 2019, il consiglio CEE ha stabilito disposizioni transitorie sull'entrata in vigore di modifiche alla regolamentazione tecnica dell'Unione "Sulla sicurezza dei profumi e dei cosmetici" TR CU 009/2011", che prevedono una graduale transizione verso nuovi requisiti. Pertanto, i documenti di conferma della conformità, adottati prima del 5 maggio 2020, sono validi fino alla scadenza della loro validità. I documenti sulla registrazione dello Stato rilasciati anche prima del 5 maggio 2020 sono validi fino al 5 maggio 2023.
Allo stesso tempo, la produzione e la messa in circolazione sul mercato EAEU (EAC) dei prodotti in presenza di tali documenti sulla valutazione della conformità sono consentite fino alla loro scadenza.
[Source]: http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/06-05-2020-2.aspx
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